Poggio Aquilone

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LO STATUTO DI POGGIO AQUILONE

Si è visto attraverso i secoli che Poggio Aquilone, pur integrato amministrativamente al contado di Perugia, era considerato e gestito dai conti di Marsciano come loro feudo.

Pur in questi difficili equilibri tra i conti da una parte ed il comune sovrano dall'altra, gli uomini di Poggio Aquilone erano riusciti ad organizzarsi in comune, anche con forme di autonomia limitate.

Nella prima metà del '400 la comunità di Poggio Aquilone appare dotata di un proprio statuto, fatto al tempo del conte Ranuccio vecchio de Marziano nel 1442; statuto che non si è conservato, ma del quale si ha notizia dal proemio della copia pervenutaci nel 1556, ricavata da quello " de verbo ad verbum per ordine et commissione "dei padroni del castello e con il consenso degli " spettabili homini et massari "( lo statuto donato nel 1909 alla Biblioteca Comunale di Perugia, era conservato presso la famiglia perugina Paroli , che fin dalla metà del '500 si era imparentata con i conti di Marsciano, attraverso il matrimonio di Giovanni Antonio Paroli con Emilia, figlia del conte Gaspare).

Lo statuto di Poggio Aquilone raccoglie un complesso di norme, atte a regolare il governo della comunità, il vivere sociale, la moralità pubblica, la sicurezza, l'igiene, ecc., per un totale di 109 articoli, disposti in modo disorganico, senza una ripartizione per materie o per libri e con molte ripetizioni, chiaramente aggiunte alla redazione del 1442.

Il comune di Perugia non appare e marcata risulta l'autorità dei signori del castello.

Nel 1556, dopo i conti Geronimo e Gaspare, rispettivamente figlio e nipote del conte Antonio, sottoscrivono lo statuto, come signori di Poggio Aquilone, Giulio Cesare degli Oddi e Lodovico Ponfreni, figli delle due contesse, ultime discendenti del ramo di Lamberto di Bernardino.

Le magistrature locali

Le norme che le riguardano sono piuttosto generiche nel descriverne le competenze   e nulla dicono sulle modalità di elezione.

Il Vicario è l'ufficiale più importante: a lui debbono ubbidire tutti gli abitanti del castello. Amministra la giustizia, coadiuvato dalle guardie segrete e pubbliche.

Le decisioni più importanti sono prese dall' Assemblea Generale degli uomini adulti del castello, uno per ciascuna famiglia, adunata per iniziativa del Vicario. Quattro Consiglieri sono deputati a raccogliere le istanze e le esigenze della comunità. L'Amministrazione finanziaria è tenuta dal Camerlengo.

La giustizia: danni dati e malefici

Poco presente nello statuto la normativa   civile; forse per essa si rimandava

Alla curia di Perugia. Molto ricca è la normativa relativa ai danni dati e malefici. Rigorosa è la tutela della proprietà individuale. Anche i beni collettivi sono salvaguardati. Oggetto di particolare attenzione da parte degli statutari è la repressione delle violenze, sia verbali che fisiche, nonché le parole ingiuriose.

Ordine pubblico ed igiene

Il castello è un mondo chiuso, che con le sue mura protegge gli abitanti dalle guerre e dai pericoli esterni. La campana del castello, suonando l'Ave Maria, segna la fine dell'attività lavorativa giornaliera e sollecita il rientro degli uomini, dopo il quale la porta resterà chiusa per tutta la notte.

Il culto

Lo statuto infine non trascura la sfera religiosa ed il rispetto delle festività.

Nella vigilia dell'Assunta si deve fare la luminaria in tutto il castello, secondo le consuetudini del comune di Perugia.

Uno statuto breve ed elementare rispetto ad altri simili del contado perugino, che, tuttavia, si presenta come un esempio di statuto signorile.

L'instabilità politica verificatasi a Perugia dopo l'assoggettamento alla Chiesa (1424) ed il suo definitivo inserimento nello Stato Pontificio (1540) hanno rafforzato le istituzioni signorili del territorio.

Marsciano appare strettamente legato alle sorti della città di Perugia, che provvede alla sua manutenzione e governo.

I domini di Poggio Aquilone, Migliano, Montegiove e Parrano, dislocati in aree marginali e periferiche, riescono a mantenersi fino all'età moderna come isole feudali in territori ormai soggetti al controllo cittadino.

Nel 1738 Perugia, dopo lunga vertenza riuscì a piegare i baroni, titolari di feudi, tra cui quello di Poggio Aquilone, al pagamento dei pesi camerali, ai quali avevano cercato a lungo di opporsi, adducendo vari privilegi di esenzione e pretese di autonomia.

Descrizione del manoscritto

Il manoscritto si conserva presso la Biblioteca Augusta di Perugia, alla quale fu donato dalla famiglia perugina Angelici-Paroli nel 1909.

Cartaceo, sec. XVI (mm 270x200) di complessive cc. 38. La scrittura, tutta di una medesima mano, ad eccezione delle carte iniziali e finali non presenta note degne di rilievo: non ci sono lettere iniziali capitali né miniate con fregi e motivi ornamentali ad altro inchiostro.

La coperta in pergamena reca la dicitura:

Statuta Castri Podji Aquilonis

In nomine Domini amen.

Anno Domini MDLVI sedente Paulo quarto.

Dechiaratione delle monete antiche che tratta il presente Statuto cioè di libre, denari, soldi e fiorini quando siano alla moneta correnti delli tempi nostra cavata dalla tariffa a dì 13 dicembre 1659.Ogni 4 denari fanno un quatrino, ogni 12 denari fanno un soldo che è tre quatrini, ogni cinque libre fanno un fiorino, il fiorino reale sei pauli et un quarto.

In Dei nomine amen . Statuto del Castel del Poggio de l'Aquilone recavato de verbo ad verbum del statuto vecchio, fatto per la beata memoria del Conte Ranuccio Vecchio de Marsciano nel 1442, scritto et ricopiato per ordine et commissione delli illustrissimi signori padroni del detto Castello nel 1556 con voluntà et consensu delli spettabili uomini et massari de detto loco quali al presente sònno Tancio alias' il Cerasaio', Mecharone di Scalabrino, Valentino de Christophano et Giapeco detto il Rosso, qual statuto sarà confirmato et sottoscritto de man propria delli prefati signori padroni nel tempo del pontificato de papa Paulo quarto.

Capitolo 1

De cause civili.

   In Primis hanno statuito et ordinato li statutari anteditti che per ogni petizione scritta nanti dal Vicario, exhibita et pructa per il vicario de detto Castello, pigli per decimo dodici dinari per ciascuna libra da quaranta soldi in su et da quaranta in giù doi soldi et per ciascuna resposta un soldo.

Capitolo 2

De tenuta accepta.

   Item , hanno statuito et ordinato li statutarii anteditti che se pigli per tenuta de' debitori overo de chi fusse in contumace per la quantità che se adimanda et per le spese fatte, la quale tenuta, se fusse cosa mobile stia per tempo di cinque dì, se fosse cosa stabile stia et stare dèbbia per vinti dì. Sia citato reo che recolga la detta tenuta per li lochi consueti de detto Castello tre volte in diversi dì, et al più offerente se dia et conceda et se non se vendesse a bando se stime la ditta tenuta per li stimatori del Communo et diasi al creditore per la quantità che lui adimanda et per le spese giustamente fatte. Et se la detta tenuta non bastasse si proceda più oltra perfinchè il creditore è integramente sodisfacto et pagato con le spese legitime.

Capitolo 3

Delli furestieri.

   Item , hanno statuito et ordinato li statutarii sopradetti che se renda ragione alli furestieri como a quelli del Castello del Poggio, salvo che la tenuta di cose mobili stia per tre dì et stabile cinque dì, passato detto termine se bandisca como di sopra.

Capitolo 4

Della recuperatione della tenuta.

   Item , hanno statuito et ordinato che se fusse nessuno contumace et volesse la detta tenuta recuperare non sia inteso che prima non refaccia le spese et poi proceda di ragione più oltre a petitione della parte.

Capitolo 5

De sequestro.

   Item , hanno statuito et ordinato che li sequestri se faccino contra li furestieri, a petitione de chi li adimandarà, et paghi al vicario de detto Castello dodeci dinari per libra et per lo reporto del balio, el quale sequestro stia per dieci dì, et se il reo non comparisce se dia al creditore per la quantità che adimanda e per le spese, pagato prima el salario del vicario, et così se paga per revocatione del detto sequestro.

Capitolo 6

De la ragione da fare per adiutorio.

   Item , hanno statuito et ordinato che de pane vinocarne et adiutorio dato el vicario proceda summariamente et retenga il reo personalmente a pagare et dare fede al creditore con giuramento per la quantità de diece soldi.

Capitolo 7

De' danni dati.

   Item , hanno statuito et ordinato che li factori et lavoratori delli signori de detto Castello possano accusare tutti et singuli, che darranno danno personalmente o con bestie nelli bieni di essi signori, et sia creso con loro giuramento per la quantità di diece soldi et da quello in su remanga in arbitrio delli signori et così ogni uno possa delli soi beni proprii accusare, al modo predetto, et sia dato fede a loro giuramento per fine alla detta somma.

Capitolo 8

De danno dato in vigne.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma dare danno per le vigne de altri personalmente perfinchè le uve sònno mature o acerbe cioè da le calende di maggio per fin al mese di mezzo ottobre, alla pena per ciaschuna volta de dieci soldi et di notte sia tenuto a pagare il doppio et paghi el danno al padrone de detta vigna. Et se le uve non sònno mature sia tenuto a pagare la mità de detta pena et per ciascuna uva doi soldi per volta.

Capitolo 9

De danno dato in vigna o zaffarano.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa desse danno in vigne de altri infra detto tempo paghi de dì per ciaschuna bestia grossa soldi cinque et ciaschuno porco soldi cinque in zaffarana et vigna et per altre bestie grosse in zaffarano soldi doi et per ciaschuna bestia minuta dodeci denari. Hoc est da calende de aprile per fine alla festa de Omniasanta con la emendatione del danno, de altro tempo paga la metà de detta pena il padrone de dette bestie. Et se personalmente desse danno nella zaffarana paga soldi cinque con emendatione del danno et se desse dannon con bestie o personalmente nelle chiusure paga la pena come di sopre.

Capitolo 10

Delle bestie grosse in canneto salceto et oppieto.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa desse danno in canneto salceto o oppieto paghi per ciaschuna bestia grossa il patrone de dette bestie per ciaschuna volta soldi doi et de nocte el doppio et paghi el danno.

Capitolo 11

De chi desse danno personalmente in canneto.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno personalmente in canneto facesse herba o guastasse le canne paghi de dì in nome di pena cinque soldi et di notte il doppio et paghi el danno.

Capitolo 12

De chi desse danno personalmente in le poma.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno personalmente nelle pompe de altri paghi per ciaschuna volta cinque soldi et di notte el doppio et emendi el danno.

Capitolo 13

De chi desse danno personalmente in biado.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno personalmente in biado de altri paghi per ciaschuna volta facendo l'herba doi soldi con la emendatione del danno al patrone del biado et se in altro modo desse danno paghi per ciaschuna volta soldi diece.

Capitolo 14

De danno dato con le bestie innel biado.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno con bestie grosse in biado de altri o legume paghi per ciaschuna volta doi soldi per bestia et per ciaschuno porco doi soldi et mezzo et per ciaschuna capra un soldo et per ciaschuna pecora sei denari et si emendi el danno. Et se veruno desse danno con le predette bestie a calende de maggio per fine a calende di settembre paghi el doppio de la pena se contiene in lo statuto.

Capitolo 15

De danno dato con le bestie in li horti.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruna bestia grossa desse danno in horti de altri paghi per bestia per ciaschuna volta cinque soldi et de notte el doppio de detta pena et paghi el danno.

Capitolo 16

De danno dato personalmente in horti.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno personalmente in horti de altri paghi per ciaschuna volta de dì diece soldi et de notte il doppio de la detta pena et si emendi el danno et per ciaschuna capra tre soldi et ciaschuna bestia porcina cinque soldi et per ciaschuna bestia pecorina dodici denari.

Capitolo 17

De fiocca de bestie minute.

   Item , hanno statuito et ordinato, se alcuna fiocca de bestie minute dessero danni nelli beni de altri paghi cinque soldi et intendasi da sedici sino a vinti et da quello in su, et altramente se danno desse, da sedici in giù per ciaschuna pecora sei dinari.

Capitolo 18

De chi desse danno personalmente nelle selve.

   Item , hanno statuito et ordinato chi havesse dato danno personalmente nelle selve de altri mozzando dal pedone àrbori paghi per ciaschuna volta cinque soldi di denari et se deramasse paghi per ciaschuna volta doi soldi et emendi el danno.

Capitolo 19

De chi togliesse legna tagliate.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi tollesse legna tagliate de casa de altri paghi per ciaschuna volta tre soldi et de notte el doppio et paghi el danno.

Capitolo 20

De danno dato con li porci in iande.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruna bestia porcina o altre bestie grosse desse danno innelle iande d'altri paghi per ciaschuna volta soldi cinque et sei denari per bestia minuta et paghi el danno a iuramento de chi ha riceùto il danno.

Capitolo 21

De danno dato in canneto.

   Item , hanno statuito et ordinato chi portasse canne de canneto de altri paghi cinque soldi per volta et de notte el doppio de detta pena et paghi el danno et se non passa da sei canne in su, et da sei canne in giù paghi sei denari per canna.

Capitolo 22

De chi mietesse herba del Fosso.

   Item , hanno statuito et ordinato chi mietesse herba del Fosso de detto Castello paghi cinque soldi per volta et de notte il doppio de la detta pena et ogni persona possa essere accusatore et sia tenuto secreto.

Capitolo 23

De chi mietesse herba.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno in herba de altri et nel Fosso paghi in nome de pena cinque soldi per volta.

Capitolo 24

De chi desse danno a la paglia fieno o muchio.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi desse danno alla paglia fieno o muchio d'altri paghi in nome di pena, se personalmente havesse dato danno, diece soldi et de notte el doppio della detta pena et chi desse dannp con bestie porcine paghi quella medesima, et per bestia grossa doi soldi

Capitolo 25

De chi mozzasse vigna.

   Item , hanno statuito et ordinato chi mozzasse o schiantasse alcuna vite da vigna de altri overo pergola paghi de dì cinque soldi per volta et de notte el doppio della detta pena et paghi el danno a petitione della vigna.

Capitolo 26

De chi bugliasse sassa sopre li àrbori.

   Item , hanno statuito et ordinato chi bugliasse sassa sopre li àrbori o bastone cioè àrbori domestichi paghi in nome di pena doi soldi per volta et de notte el doppio della detta pena et si mendi il danno.

Capitolo 27

De chi bugliasse sassa sopre i tecti.

   Item , hanno statuito et ordinato chi bugliasse sassa o bastone sopre el tecto o all'uscio overo alla finestra de dì paghi diece soldi per volta et de notte el doppio de decta pena.

Capitolo 28

De licentia da dare.

   Item , hanno statuito et ordinato che ogni uno de detto Castello   possa dar licenza delli suoi beni proprii o tolti a lavoreccio o a cottimo.

Capitolo 29

De chi desse danno in legumi.

   Item , hanno statuito et ordinato chi desse danno in legume granato de altri paghi de dì te soldi per volta et de notte el doppio della detta pena et paghi el danno. Et nota che questo capitolo deve precedere quello dice di sopra, se creda al deferente iuramento, et lo accusato non sia tenuto alla pena.

Capitolo 30

De chi insultasse con le arme.

   Item , hanno statuito et ordinato chi insultasse alcuno con arme de dì paghi de pena cinque libre per ciaschuna volta et de notte el doppio della detta pena sia tenuto a pagare. Et se alcuno insultassi con sassa paghi per volta et de notte il doppio della detta pena et con bastone ferrato paghi quaranta soldi et con bastone non ferrato paghi vinti soldi per volta. Se insultasse alcuno senza arme paghi vinti soldi.

Capitolo 31

De chi percotesse con arme.

   Item , hanno statuito et ordinato li statutarii sopradetti chi percotesse alcuno con arme in alcuna parte del corpo et uscisse sangue paghi in nome di pena per ciaschuna percussione diece libre di denari.

Capitolo 32

De chi percotesse nella faccia.

   Item , hanno statuito et ordinato chi percotesse alcuno nella faccia che ne remanesse segno o indebelisse alcuno membro overo mozzasse paghi in nome di pena per ciaschuna percussione de dì vinti libre de denari et de notte el doppio della detta pena.

Capitolo 33

De chi percotesse nella faccia con mano vacua.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuno percotesse veruna persona nella faccia con mano vacua senza effusione di sangue de dì paghi in nome di pena cinquanta soldi per ciaschuna percossione et de notte il doppio de detta pena et se uscisse sangue paghi per ciaschuna percossione cento soldi et se percotesse nel capo, in qualunque modo che uscisse sangue, paghi vinti libre de denari de dì et de notte el doppio de detta pena et se percotesse con li sassi, che non uscisse sangue, paghi vinti soldi de dì et de notte il doppio della detta pena.

Capitolo 34

De chi trasse iniuriosamente la berretta dal capo.

   Item , hanno statuito et ordinato chi iniuriosamente traesse dal capo la cappuccia o la berretta o stracciasse panni paghi per ciaschuna volta diece soldi di denari.

Capitolo 35

De chi dicesse parole iniuriose.

   Item , hanno statuito et ordinato chi dicesse parole iniuriose a alcuna persona cioè ladro traditore homicidiale overo simili a esse paghi in nome di pena per ciaschuna volta vinti soldi et chi dicesse overo ricordasse parole iniuriose al vicario de detto Castello paghi el doppio della detta pena.

Capitolo 36

De chi dicesse 'tu menti per la gola'.

   Item , hanno statuito et ordinato chi dicesse a alcuna persona 'tu menti per la gola' paghi in nome di pena diece soldi et chi dicesse overo ricordasse morto de alcuna persona iniuriosamente paghi per ciaschuna volta vinti soldi.

Capitolo 37

De chi dicesse a alcuna donna parole iniuriose.

   Item , hanno statuito et ordinato chi dicesse a alcuna a alcuna donna parole iniuriose cioè puttna ruffiana maliaia et brutta pazza et simile a esse paghi in nome di pena per ciaschuna volta diece soldi et de tutte le parola iniuriose, per el vicario se proceda simile in simile modo et ordine antedetto, et ogni persona possa essere accusatore et guadagni la quarta parte della pena et credasi al giuramento dello accusatore per fine alla detta somma.

Capitolo 38

Dal commandamento del vicario.

   Item , hanno statuito et ordinato chi non obedesse li commandamenti del vicario, che fusse al presente o havesse a essere per lo advenire, paghi ciaschuna volta cinque soldi et de fatto pigli la pena el vicario.

Capitolo 39

De chi rompesse la prigione.

   Item , hanno statuito et ordinato chi rompesse la prigione o ceppi delli signori o conte de detto Castello paghi in nome di pena cinque libre de denari et de ogni comandamento fatto per el vicario de non partirse paghi in nome di pena diece sodli, el quale non sia fatto più de una volta el dì.

Capitolo 40

De chi giocasse a dadi.

   Item , hanno statuito et ordinato detti statutarii che veruno ardisca né presuma giocare a giocho de carte né veruno giucho di dadi che se mettesse denari, excetto in luoghi consueti, et chi contrafacesse paghi in nome di pena per ciaschuna volta diece soldi et chi recettasse il giocho in casa sua propria o tolta a pegione overo taverna paghi el doppio della detta pena. Sia lecito nella taverna giochare per fino a un petitto di vino per persona et non più, et non sia lecito replicare alla detta pena et ciaschuno possi accusare col suo iuramento et sunnariamente si possa procedere.

Capitolo 41

De' tavernari.

   Item , hanno statuito et ordinato che ogni persona che vendesse vino a menuto in detto Castello sia tenuto et dèbbia tenere in loro taverne tutte mesure iuste a mesura del Communo do peroscia et sugellato col sigillo de li signoi et chi contrafacesse paghi per ciaschuna mesura cinque soldi et chi non empiesse la mesura paghi doi soldi per volta. Et el vicario de detto Castello sia tenuto, per vigore de giuramento, una volta la settimana andare alle dette taverne et mesurare le dette mesure et se ritrovano colpabili punirli et condennarli, la qual pena tutta sia del vicario de detto Castello.

Capitolo 42

De' pegni tolti.

   Item , hanno statuito et ordinato che li pegni tolti per malefitii et danni dati se dèbbiano ricogliere infra un mese overo se vendano et al più offerente se diano et se non se possono vendere se stimeno per li stimatori del Communo overo per uno de essi et diasi per insoluto pagamento, et se non bastasse, se proceda più oltra, perfinché è pagata la quantità debita con effecto. Se fussero bestie tolte per le predette cose el vicario possa fare de tre dì tre bandimenti et al più offerente se dia per fine alla somma debita.


Capitolo 43

De chi vetasse el pegno.

   Item , hanno statuito et ordinato che qualunque persona vetasse el pegno al balio de detto Castello, giustamente o non fusse giusto de essere tolto per el decto balio o per vicario de detto Castello, paghi in nome di pena cinque soldi per volta.

Capitolo 44

De chi bistimasse Dio et li santi.

   Item , hanno statuito et ordinato li statutarii antedetti che qualunque persona fusse di tanta temerità et audace che dicesse alcuna parola tanto contra Dio quanto contra li santi cioè che biastimasse o maledicesse li altri santi cioè che biastimasse Dio et la sua Madre vergine Maria paghi vinti soldi per volta et ancora si maledisserit . Et se biastimasse o maledicesse li altri sancti paghi quindici soldi per volta et se iniuriosamente facesse altra voce paghi diece soldi, se iniuriosamente dicesse per lo culo o per la potta de Dio et della sua Madre vergine Maria paghi vinti soldi per volta contra li quali per el vicario de detto Castello de facto possa essere accusatore et habbia la quarta parte della pena et sia tenuto secreto. Et se veruna persona dicesse alcuna delle predette parole in presentia del vicario sia tenuto a pagare il doppio della detta pena.

Capitolo 45

Delle guardie della nocte et del dì.

   Item , hanno statuito et ordinato che tucte le guardie se fanno la nocte dèbbiano venire alla detta guardia immediate dopo el sono della campana, la sera qunado sona l'Ave Maria, et representarsi inanti al vicario et chi contrafacesse paghi in nome de pena ogni volta cinque soldi et de dì débbia venire alla Porta a levare del sole a fare la detta guardia alla detta pena.

Capitolo 46

De la guardia de la nocte.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi non venesse alla guardia della notte paghi in nome di pena doi soldi et sia tenuto a fare la detta guardia et chi non facesse la guardia el dì paghi ogni volta cinque soldi et sia tenuto a fare la detta guardia o metta un altro per lui a sue spese.

Capitolo 47

De chi rompesse casa o molino.

   Item , hanno statuito et ordinato chi rompesse casa cappana o molino de alcuno paghi in nome di pena de dì libbre cinque de denari et de notte il doppio de detta pena sia tenuto a pagare et emendi el danno se veruno havesse furato alcuna cosa delli luoghi predetti.

Capitolo 48

De chi furasse.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruno furasse alcuna cosa de valuta de vinti soldi paghi in nome di pena cento soldi et de notte il doppio el danno la stima da farsi per doi massari da essere eletti per li signori de detto Castello. Et chi recettasse li detti furti, in compra overo per qualunque causa, sia tenuto alla detta pena et se detti furti fussero fatti dentro al Castello del Poggio, in ogni modo et in qualunque modo, sia la pena cinquanta libre de denari con la emendatione del danno.

Capitolo 49

De chi usasse con donne carnalmente.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruno usasse veruna donna carnalmente, maritata o vedova, con voluntà de un parte et l'altra, paghi in nome di pena cinque libre de denari de dì et de nocte el doppio de detta pena et anchora chi la rechiedesse, che se provasse, paghi libre diece de denari.

Capitolo 50

De chi usasse con vergine.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma usare carnalmente con alcuna vergine, per forza o per qualunque modo, paghi in nome di pena cinquanta libre de denari et de notte el doppio de detta pena overo la pigli per moglie o sia tenuto essa dotare de cinquanta libre per sé o per altro marito a petitione de chi la adimanda..

Capitolo 51

De' furti et rubbarìe.

   Item , hanno statuito et ordinato chi commettesse alcuno furto o robarìa alcuna di fora de detto Castello del Poggio et del suo destretto non possa ritornare nel detto Castello con la detta robarìa overo furto, alla pena de diece libre de denari, et chi recettasse li detti furti o robarìe o che lui el conosca, o no, sia tenuto a pagare la detta pena. Et questo capitolo non se intenda al tempo della guerra. Et veruno non possa gire senza licenza delli signori a fare alcuna cavalcata contra veruna persona alla pena per ciaschuna volta de cinque libre de denari.

Capitolo 52

Delli termini.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma terminos missos de possessione alterius elevare overo toccare malitiosamente et chi contrafacessi paghi in nome di pena cento soldi de denari et se il taccasse non malitiose lo rimetta nel suo primo loco. Et remesso, sébia vedere per doi massari de detto Castello et dar fede al detto de essi et sia tenuto de facto pagare la detta pena.

Capitolo 53

Delle vie vicinali.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma impedire le vie vicinali né tocaare senza licentia delli vcini, che ce hanno interesse, et chi contrafacissi paghi in nome di pena per ciaschuna volta vinti soldi et le ditte vie sia tenuto assettare et ancora acconciare como stava prima. Et li viarii de detto Castello faccino terminare le vie del Comuno per tutto el mese de gennaio ogni anno alla pena de cinque soldi.

Capitolo 54

De chi tagliasse àrbori.

   Item , hanno statuito et ordinato chi mozzasse alcuno àrbore domestico paghi in nome di pena per ciaschuna volta vinti soldi et paghi el danno a chi lo ha riceùto et se schiantasse alcuno ramo paghi in nome di pena cinque soldi et se tagliasse alcuno pioppo dal pedone paghi in nome di pena vinticinque libre de denari et chi tagliasse alcuna cerqua in loco domestico paghi in nome di pena diece soldi et paghi el danno.

Capitolo 55

Della accusa fatta.

   Item , hanno statuito et ordinato chi accusasse alcuno de alcuno malefitio overo delitto et iura la detta accusa essere vera se creda al suo iuramento per la quantità de vinti soldi.

Capitolo 56

De chi facesse iuramento falso.

   Item , hanno statuito et ordinato chi facesse iuramento falso o testimonianza falsa paghi in nome di pena per ciaschuna volta cento soldi.

Capitolo 57

De chi pigliasse palombe.

   Item , hanno statuito et ordinato se alcuno pigliasse palombi domestichi o de palombaio de altri paghi in nome di pena per cischuna volta per ogni palomba diece soldi.

Capitolo 58

De chi pigliasse polli.

   Item , hanno statuito et ordinato chi furasse polli de altri paghi in nome pena per ciaschuna volta per ogni pullo diece soldi et sia tenuto s pagare el danno al padrone delli polle.

Capitolo 59

Delle vie da remonire.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma incombarare le vie de detto Castello o mettere alcuna altra cosa brutta et chi ce la ponesse la débbia levare et portare di fuora al detto Castello, infra quattro dì, alla pena per ciaschuna volta de diece soldi.

Capitolo 60

Dello letame.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma tenere letame nanti al suo uscio o del suo vicino più che vinti dì alla pena per ciaschuna volta de dodeci denari et anchora alcuna cosa brutta overo incombramento alcuno ponesse in fossi alla detta pena.

Capitolo 61

De chi entrasse de altri luochi che per la Porta.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma entrare né uscire de altri luochi che per la Porta alla pena per ciaschuna volta de diece libre de denari et de notte il dopo de detta pena.

Capitolo 62

Del stecchato.

   Item , hanno statuito et ordinato chi trahesse stecchone de detto Castello del Poggio paghi per ciaschuno stecchone diece soldi et débbia assettare lo sstecchato et ciaschuno possa essere accusatore et habbia la quarta parte della pena et credasi al suo iuramento et sia tenuto secreto.

Capitolo 63

Delle guardie secrete.

   Item , hanno statuito et ordinato che in detto Castello siano doi guardie a denuntiare li maldicenti de Dio della sua Madre vergine Maria el giocho delli dadi et chi facesse alcuno voto et quattro guardie publiche a denuntiar li danni dati et credasi al reporto loro et habbiano la quarta parte della pena. Et che le ditte guardie siano tenute et débbiano per vigore del giuramento venire nanti al vicario de detto Castello, in capo de otto dì, a denuntiare et accusare tucte et singule persone, quali havessero veduto o udito far contra le predette cose. Et se le predette guardie non venissero overo havessero alcuno da accusare o non, paghi in nome de pena per ciaschuna volta diece soldi.

Capitolo 64

Dello offitio del vicario.

   Item , hanno statuito et ordinato li statutarii anteditti che el vicario de detto Castello, quale fusse al presente o havesse a essere per lo advenire, de facto in tucte le cose predette possa procedere de volontà delli signori et de omnibus penis occurtis et occurrendis più et manco remangha in arbitrio delli signori excetto la parte del vicario, la quale non sia tolta senza volontà del vicario antedetto.

Capitolo 65

De chi furasse legna.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi togliesse legna inanti a casa de altri paghi de dì in nome di pena cinque soldi et de notte el doppio de detta pena et si rifaccia il danno.

Capitolo 66

Delle vie da assettare.

   Item , hanno statuito et ordinato che in detto Castello siano et essere dèbbiano doi viarii, per tempo di sei mesi, li quali viarii faccino le vie dentro et de fore dal Castello et mozzar le siepe pendente sopre le vie et ciaschuno débbia obedire suo mandato alla pena de cinque soldi, li quali viarii, se non farranno come se contiene nel pesente capitolo, paghi de facto diece soldi per ciaschuno de essi.

Capitolo 67

Delle fonti.

   Item , hanno statuito et ordinato che del mese di marzo li huomini de detto Castello remonischano et assettino le fonti, come alli viarii piacerà, et chi contrafacesse alli loro commandamenti paghi per ciaschuna volta cinque soldi.

Capitolo 68

De chi mettesse cosa brutta nelle fonti.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma lavare panni nelle fonti overo appresso per doi canne né fare veruna altra cosa brutta alla pena per ciaschuna volta de vinti soldi et ciaschuno possa accusare et habbia la quarta parte della pena.

Capitolo 69

Delli macellari.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma vendere in detto Castello del Poggio overo nelli Borghi de esso carne infetta o mortacina senza licenza dei signori et del vicario et ancho delli massari de detto Castello, alla pena per ciaschuna volta chi contrafarà de vinti soldi et de fatto sia tenuto a pagare la pena.

Capitolo 70

Della adunanza.

   Item , hanno statuito et ordinato che se faccia in detto Castello a petitione del vicario la dunanza, nella quale adunanza ce sia et essere débbia uno huomo per casa habitante in detto Castello et chi non venisse, sonata la campana del Communo de ditto Castello del Poggio alla destesa, paghi in nome di pena per ciaschuna volta doi soldi excetto non habbia lecita scusa, la quale gli se débbia ammettere con giuramento.

Capitolo 71

De chi desse adiutorio a' malfactori.

   Item , hanno statuito et ordinato chi desse alcuno aiutorio conseglio o favore con fatti o con parole a simil pena sia tenuto come quello che ha commesso il malefitio overo de altri dì di festa se raddoppi la pena, come se contiene nel statuto.

Capitolo 72

De chi offendesse le guardie o vicario.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi offendesse el vicario o le guardie del Communo overo el balio de detto Castello in facto o dicto sia punito nel doppio della pena che se contiene nel statuto.

Capitolo 73

Del salario del balio.

   Item , hanno statuito et ordinato che il balio de detto Castello débbia haver li beni del Communo per suo salario et mercede ogni mese, quanto glie sarà deputato et ordinato per il Communo, et il camorlengho overo massaro sia tenuto a pagare senza alcuna solennità.

Capitolo 74

Delli consiglieri.

   Item , hanno statuito et ordinato che in detto Castello siano quattro conseglieri per tempo di sei mesi et che in casa delli signori se leghi la dunanza per bene pace et concordia delli homini de detto Castello, con li quali ogni uno possa conferire le cose utile del Communo predetto, et li detti consiglieri débbiano elegere li altri offitali alla pena de diece soldi per uno.

Capitolo 75

De chi occupasse possessioni de altri.

   Item , hanno statuito et ordinato chi occupasse possessioni de altri paghi per ciaschuna volta quaranta soldi et quanto sopre ha preso débbia relassare et remetterlo nel suo primo stato, come sarà iudicato per doi conseglieri con doi vicini che sono più da presso a quel luoco. Et paghi el danno come alli ditti homini parerà essere giusto. Et che veruno ardisca mettere alcuna acqua nella possessione de altri, dove che l'acqua vada, alla pena de quaranta soldi per solco et chi trahesse alcuno de tenuta et possessione paghi in nome di pena venticinque libre de denari.

Capitolo 76

Del suono della campana.

   Item , hanno statuito et ordinato che, sonata la campana de Sanata Maria de detto Castello del Poggio alla stesa de poi il suono de l'Ave Maria, ogni persona che volesse entrare o uscire da detto Castello eschi o entri alora et continente sia chiusa la Porta et non se dèbbia più aprire quella sera et le guardie che non saranno venute in quell'hora paghino sei denari per uno.

Capitolo 77

De chi facesse cadere veruno in strada.

   Item , è da sapere che li supreditti statutarii hanno ordinato et statuito che se veruno spegnesse alcuno et cadesse in terra paghi in nome di pena cinque soldi et se uscisse sangue o rompesse ossa paghi in nome di pena cinque libre de denari et paghi la medicatura.

Capitolo 78

De chi facesse iniuria alli conseglieri.

   Item , hanno statuito et ordinato li statutarii antedetti che chi dicesse parole iniuriose al vicario o alli consiglieri de ditto Castello paghi in nome di pena el doppio che si contiene in detto statuto.

Capitolo 79

Dello offitio del vicario.

   Item , hanno statuito et ordinato che el vicario de detto Castello possa de tutti li malefitii et delicti recercare et per inquisitione precedere et retrovati li colpabili punirli et condennarli secondo la forma dello statuto de detto Castello.

Capitolo 80

De chi gettasse la rabia.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuna persona mentovasse la rabia paghi per ciaschuna volta cinque soldi et ogni persona ne possa essere accuatore et sia tenuto secreto.

Capitolo 81

De chi amazzasse bestie de altri.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuna persona amazzasse alcuan bestia grossa de alcuna persona de ditto Castello paghi per ciaschuna bestia grossa cento soldi et dèbbia pagare il danno, come parerà alli stimatori essere conveniente, et chi amazzasse alcuna bestia menuta paghi in nome di pena per ciaschuna volta per bestia menuta vinti soldi et paghi el danno.

Capitolo 82

De chi commettesse adulterio.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuna donna commettesse adulterio con huomo de altri volontariamente paghi in nome di pena vinticinque libre de denari et se la detta pena non potesse pagare, infra diece dì di poi la condennatione fatta, se frusti per detto Castello et in li Borghi de esso et sia cacciata de detto Castello.

Capitolo 83

De chi andasse fuora del Castello senza licenza dei signori.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma andare fuora del Castello del Poggio dove fosse incarco alli loro signori senza expressa licentia de li signori alla pena de quaranta soldi per uno et per ciaschuna volta fosse contrafacto.

Capitolo 84

Delle feste da guardare.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruna persona, de qualunque conditione o grado sia, ardisca né presuma lavorare in dì de feste commandate da la Chiesa della vergine Maria delli sancti, apostoli et evangelisti et domeniche ne li venardì de marzo et chi contrafarà paghi per ciaschuna volta diece soldi et sia lecito, dopo la Pasqua, doi dì sequenti fare et portare l'erba et la paglia senza pena alcuna. Et veruno possa somegiare né legna portare nelli ditti dì de feste sotto la detta pena.

Capitolo 85

Delle accuse da retrare.

   Item , hanno statuito et ordinato chi accusasse alcuno de alcuno danno possa la detta accusa retrare infra tre dì dopo l'accusa et notificatione fatta, pagata prima la parte del vicario, la quale in nessun modo non possa togliere.

Capitolo 86

De chi non accompagnasse el morto.

   Item , hanno statuito et ordinato che li huomini de detto Castello cioè uno per casa débbia accompagnare il morto, se per caso che alcuno morisse in detto Castello, et chi contrafacessi paghi di pena per ciaschuna volta cinque soldi, la qual pena sia tenuto a pagare de facto et veruno débbia uscire della chiesa, dove sta il morto, alla decta pena perfinchè non è finito l'offitio.

Capitolo 87

Della autohorità delli conseglieri.

   Item , hanno statuito et ordinato che li conseglieri de detto Castello insieme col vicario del Castello possano expendere delli beni del Communo predetto, come a loro parrà essere giusto, per utile del Communo et massime per fare il statuto et per altre cose bisognasse per el Communo predetto.

Capitolo 88

Della pace et concordia.

   Item , hanno statuito et ordinato chi havesse la pace et concordia col suo adversario de alcuno malefitio o delitto se lassi la quarta parte della pena et se comparisse et confessasse, nanti al vicario, el malefitio essere commesso per lui si lassi l'altra quarta parte della pena et questo se intenda se venesse alla concordia nanti sia data la sententia, altramente no.

Capitolo 89

Dell'offitio del massaro overo camorlengho del Communo.

   Item , hanno statuito et ordinato che ogni quantità de denari del Communo se débbia dare al massaro de detto Castello et che detto massaio non possa spendere li detti denari, senza licentia del vicario et delli massari de detto Castello, alla pena de vinti soldi per ciaschuna volta. Et chi fusse eletto massaio de detto Castello débbia accettare detto offitio alla pena di vinti soldi per ciaschuna volta et tutti li altri offitiali et guardie de detto Castello, eletti per li detti conseglieri, débbiano accettare detto offitio alla detta pena, la qual pena de facto sia tenuto a pagare et loro uffitio non duri più de sei mesi.

Capitolo 90

Dell'offitio del massaro overo camorlengho del Communo.

   Item , hanno statuito et ordinato che el massaio de detto Communo habbia delli beni del Communo per il suo salario in sei mesi diece soldi et non più.

Capitolo 91

De chi andasse in servitio del Communo.

   Item , hanno statuito et ordinato chi andasse in servizio del Communo débbia havere dal Communo per ciaschun dì soldi diece et el più che al vicario et massari parrà esser conveniente.

Capitolo 92

De' porci che vanno per el Castello.

   Item , hanno statuito et ordinato chi havesse porci non li débbia lassar gire per il Castello senza guardia et se fusse trovato paghi cinque soldi per porco et ogni uno possa accusare et habbia la quarta parte della pena.

Capitolo 93

De chi desse danno alle méte.

   Item , hanno statuito et ordinato, se veruna bestia porcina desse danno alle méte overo bestia grossa paghi per ciaschuna volta et per ciaschuna bestia cinque soldi et de notte il doppio de decta pena et sia tenuto a pagare il danno, et per bestia menuta paghi in nome di pena sei denari il danno.

Capitolo 94

De chi desse danno a l'aia.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruna bestia grossa desse danno nell'aia d'altri, quando ce fusse el grano dentro, paghi in nome di pena de dì cinque et de notte il doppio de la detta pena et paghi el danno et così se intenda per ciaschuno porco et un soldo per bestia menuta et de notte il doppio della detta pena et sia tenuto a pagare il danno. Et non sia veruno ardisca dare danno, de altro tempo, nella aia de altri con le dette bestie grosse alla pena de dodeci denari per bestia grossa et per bestia menuta doi denari et sia tenuto a pagare el danno.

Capitolo 95

Della pena de chi facesse contratto con figliolo de altri.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma fare contratto con figliolo de altri extaente con suo patre né con garzone de altri né giuocare né fare alcuna mercantia grande né piccola, senza voluntà del patre o del suo curatore non havendo patre, alla pena de vinti soldi per ciaschuna volta fusse contrafatto et tale contratto non vaglia in modo alcuno né detto giucho con detto figliolo o garzone et in cause civili non si inteso né detto tal figliolo o garzone non sia costretto in alcuno modo.

Capitolo 96

Che il vicario per causa del giocho non renda.

   Item , hanno statuito et ordinato che veuna rafione si renda a veruno per rascione di giocho nel Castello del Poggio per il vicario de detto Castello et se per el vicario fusse contrafacto se débbia retenere del suo salario cento soldi per ciaschuna volta che contrafacesse.

Capitolo 97

De chi se partisse la guardia.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma partirsi della guardia, dove fusse deputato de notte, alla pena de cinque soldi per volta et de facto sia tenuto a pagare la pena.

Capitolo 98

Della ragione da fare alli forestieri.

   Item , hanno statuito et ordinato che la rascione se fa a quelli del Castello se débbia fare alli forestieri nelle cause civili et criminali in ogni modo si proceda de simile in simile.

Capitolo 99

De la parte del vicario de li malefitii.

   Item , hanno statuito et ordinato che de ciaschuno malefitio el vicario habbia et haver débbia la terza parte de tutti li malefitii che sarà fatta la executione per el detto vicario.

Capitolo 100

De chi portasse arme.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruna persona de qualunque stato et conditione sia, tanto furestieri quanto della terra, excetto non sia de la famiglia delli signori, ardisca né presuma portare arme da defendere né da offendere in detto Castello, senza licentia delli signori o del vicario de detto Castello, alla pena de cinquanta soldi per ciaschune arme da offendere et ogni persona ne possa essere accusatore et habbia la quarta della pena.

Capitolo 101

Delli cani se débbiano ligare.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca in detto Castello e suo distretto mandare cani sciolti da la festa de santa Maria de agosto per fino a mezzo mese de ottobre et chi contrafacesse paghi in nome di pena cinque soldi per volta.

Capitolo 102

Delli cani.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruno cane fusse trovato a far danno alcuno, de altre persone nelle uve, se fussero mature paghi de dì el padronedel cane per ciaschuna volta soldi cinque et de notte el doppio della detta pena et el danno al padrone dell'uva. Et ciaschuno possa essere accusatore et habbia la quarta parte della pena et si creda al suo iuramento sino alla detta quantità.

Capitolo 103

De chi traesse biada alcuna senza licentia delli signori.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruno ardisca né presuma de trare né far trare alcuna generatione de biada per cagione de portare fuora del Castello o suo destretto, alla pena de diece libre de danari, et ogni persona possa essere accusatore et habbia la quarta della pena et sia tenuto secreto et così possa detto biado et sia lecito portare la Castello del Poggio et ciaschuno avere.

Capitolo 104

De chi non pagasse la gabella.

   Item , hanno statuito et ordinato che chi comprasse la gabella o vendesse alcuna cosa che dovesse pagare la gabella sia tenuto a pagare, in termine di otto dì dal dì de la compra o vendita facta, alla pena de diece soldi et, se fusse forestiero, sia tenuto questo del Castello del Poggio et ogni persona possa essere accusatore et habbia la quarta parte della pena sudetta.

Capitolo 105

De chi somegiass per il Fosso del detto Castello.

   Item , hanno statuito et ordinato che veruna persona ardisca né presuma somegiare per el Fosso de detto Castello del Poggio con bestie alla pena de diece soldi et per ciaschuna bestia grossa, che pasturasse in detto Fosso, cinque soldi et tre soldi per porco et sei denari per bestia menuta et ogni persona ne possa essere accusatore et habbia la quarta parte della pena.

Capitolo 106

De chi accusasse alcuno che sia creso.

   Item , hanno statuito et ordinato che se alcuno accusasse alcuno de alcuno malefitio o delitto, iura la detta accusa esser vera, débbia essere creso con il suo iuramento per fine alla somma de vinti soldi et da vinti soldi in su con uno testimonio degno di fede et non provando caschi in quella pena lo accusatore.

Capitolo 107

Del lume da farsi la festa di santa Maria.

   Item , hanno statuito et ordinato che la festa di santa Maria tutte e singule persone, habitanti in ditto Castello, siano tenute far la luminaria nella vigilia de dette feste secondo la consuetudine del Communo de Peroscia et come parrà et piacerà ali signori et massari de detto Castello, alla pena de vinti soldi.

Capitolo 108

De chi non volesse accettar l'offitio.

   Item , hanno statuito et ordinato che se veruno fusse eletto guardia secreta o publica dalli massari et non accetta l'offitio paghi per ciaschuna volta diece soldi et di nuovo li detti massari el possano chiamare tre volte. Et anchora, se veruno fusse eletto delli massari et non volesse accettare l'offitio, paghi in nome di pena vinti soldi per volta et sia eletto un'altra volta.

Capitolo 109

Delli stimatori del lloro uffitio.

   Item , hanno statuito et ordinato che li conseglieri de detto Castello siano tenuti et débbiano elegere doi homini discreti et buone persone de detto Castello, li quali siano et esser débbiano proveditori et stimatori de tucti li danni dati in detto Castello et suo destretto, li quali in buona fede débbiano in prnicipio del loro offitio iurare detto offitio fidelmente exercitare, li quali débbiano havere per loro salario et mercede per ciaschuna stima fatta doi soldi, et siano tenuti gire a fare le stime a petitione de ogni persona che saranno adimandati et reportare la detta stima, infra tre dì, alla pena de cinque soldi. Et quelli li quali mandassero li detti stimatori a stimare siano tenuti, la detta stima fatta et reportata, incontinente pagare a essi li detti soldi per ciaschuno de loro et non volendo pagare el vicario sia tenuto et débbia essi costrengere a pagare.

      Io Ieronimo de Marsciano confermo el presente statuto et a fede me so' sosttoscritto de mia propria mano. Ieronimo sopradetto mano propria.

      Io Gasparre de Marsciano confermo approvo et conciedo el presente statuto per segno del vero mi so' sottoscritto de mia mano propria.

      Io Giulio Cesare Degl'Oddi confermo et approvo il presente statuto et a fede del vero mi so' sottoscritto di mia propria mano. Io Giulio Cesare sopradetto.

      Io Lodovico Panfreni confermo et approvo il presente statuto et in fede del vero mi so' sottoscritto di mia propria mano. Io Lodovico Panfreni sopradetto.

      A dì 3 de aprile 1584.

      L'adunanza publica de li massari ha ordinato e statuito che per l'avenire non sia niuno di qual si voglia stato o conditione che taglia in quel della Comunità del Poggio Aquilone ciovè dalli Poggi in là dechiarando che per l'avenire, chi sarà còlto, pagarà tre giulii di pena per ciascheduna volta, li quali tre giulii si aplicano un giulio al podestà uno al Comuno e uno a l'accusatore e la mendatione del danno per il Comuno e che a l'accusatore gli si dia fede con il suo giuramento. E si quello che havarà tagliato si vorrà difende <re>, sia obligato provare dove havarà tagliato dette legnia e che l'accusatore sia obligato mostrare il luoco appunto dove le ha viste tagliare e così gli si darà piena fede. E che l'accusatore sia obligato fare l'accusa inanti che passa tre dì al podestà o alli massari di detto luoco.

 

 

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